STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE
"CRISTALLO DI COLLE VAL D'ELSA

Titolo I
Denominazione - Oggetto - Sede -Durata

Art. 1
È costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di "CRISTALLO DI COLLE VAL D'ELSA – società consortile a responsabilità limitata".

Art. 2
La società, senza fini di lucro, ha per oggetto la promozione delle lavorazioni industriali ed artigianali-artistiche del cristallo di Colle di Val d'Elsa e di altri materiali caratteristici del territorio collegato a Colle di Val d'Elsa.
La Società si propone di perseguire, con mezzi propri o con ricorso ad attività di consulenza e collaborazioni di associazioni, comitati, Enti e società che operano sul territorio, nell'ambito dei settori di interesse del Consorzio, i seguenti obiettivi:
  1. promuovere attivita’ imprenditoriali sia a livello industriale che artigianale-artistico, nell'area della produzione, lavorazione e commercializzazione del cristallo e nelle altre attivita’ di Colle di Val d'Elsa e del territorio ad essa collegato;
  2. identificare e promuovere uno o più marchi di qualità COLLE VAL D'ELSA - CRISTALLO ARTIGIANATO ARTISTICO che raccolgano sotto una unica immagine gli operatori industriali ed artigianali artistici del cristallo e degli altri materiali nell'area di Colle di Val d'Elsa e territori collegati;
  3. promuovere, in collegamento con operatori del settore turistico/alberghiero e con altri settori interessati, manifestazioni culturali e promozionali che siano veicolo della immagine di Colle di Val d'Elsa quale Città d'arte e delle lavorazioni industriali ed artigianali-artistiche ad essa collegate;
  4. promuovere/partecipare a programmi formativi a livello scolastico e post-scolastico indirizzati alla formazione di operatori industriali ed artigianali artistici nell'area della lavorazione del cristallo e di altri materiali caratteristici del territorio;
  5. promuovere attività di formazione specialistica nell’ area del design industriale, dell'utilizzo di nuove tecnologie di lavorazione, prototipizzazione e produzione, del marketing, della gestione di impresa indirizzate ai settori industriali ed artigianali-artistici;
  6. promuovere, e gestire direttamente spazi espositivi-museali, fiere, mostre ed altre manifestazioni mirate alla promozione delle produzioni industriali ed artigianali artistiche di Colle di Val d'Elsa;
  7. proporre e partecipare alla realizzazione di un Centro Dimostrativo Polifunzionale / Fabbrica Aperta per il Cristallo che opererà quale centro di riferimento per le attività di design, produzione, immagine, promozione commerciale, formazione per il settore del cristallo e delle altre attività industriali ed artigianali-artistiche di Colle di Val d'Elsa e del territorio ad essa collegato.
    Oltre al perseguimento degli obiettivi di cui sopra, la società svolgerà attività mirata al:
  8. coordinamento delle attività di design, di produzione e promozione commerciale delle produzioni di interesse del Consorzio;
  9. garanzia dell'origine, della qualità e della natura dei prodotti;
  10. garanzia della promozione e difesa del marchio;
  11. assistenza ai soci garantendo i servizi nei settori dell'innovazione, formazione, qualità e quant'altro necessario, in cooperazione e con il supporto di strutture di servizio.
    La società inoltre può:
  12. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  13. prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;
  14. svolgere attività finanziaria di smobilizzo e recupero crediti;
  15. assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settore diversi, purché tali operazioni siano utili al conseguimento dei fini sociali;
  16. richiedere la concessione di brevetti di marchio e di taglio, provvedendo a definire i regolamenti per l'uso del marchio e le relative procedure di controllo.
Art. 3
La Società eviterà qualsiasi azione concorrenziale o di danno nei confronti dei soci.

Art. 4
La Società ha sede in Colle di Val d'Elsa, Via dei Fossi (ex Area-Boschi).
La Societ‡ ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 5
La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e può essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera della assemblea straordinaria.

Titolo II
Soci


Art. 6
La Società Consortile è aperta all'adesione di soci, soggetti pubblici o privati, che aderiscono agli obbiettivi della società.
Possono diventare soci:
  1. operatori industriali ed artigianali del cristallo e settori collegati operanti nel territorio;
  2. altri operatori industriali ed artigianali di altre attività caratteristiche di Colle di Val d'Elsa e del territorio collegato;
  3. operatori commerciali del cristallo operanti nel territorio;
  4. associazioni di categoria e professionali, Associazioni Sindacali;
  5. enti pubblici, anche territoriali;
  6. associazioni ed istituti scolastici e professionali;
Sono "Soci Fondatori" i Soci che hanno aderito al Consorzio dalla data della sua costituzione.
Sono "Soci Pubblici" gli Enti pubblici che aderiscono alla Società.
Sono "Soci" tutti gli altri soggetti che hanno aderito alla Società successivamente alla data di costituzione.
Il domicilio dei soci, per tutto ciò che concerne i loro rapporti con la società è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Titolo III
Capitale


Art. 7
Il capitale Ë determinato in lire 20.000.000 (ventimilioni). Le quote non possono essere inferiori a lire 1.000 (mille) e se superiori a tale cifra devono esserne un multiplo.


L'assemblea straordinaria dei soci in data 21 ottobre 1999, con Verbale ricevuto del Notaio Andrea Pescatori, di Poggibonsi, ha deliberato l'aumento del capitale sociale a lire 35.200.000 (trentacinquemilioniduecentomila) da offrirsi per la sottoscrizione ai soci in proporzione al Capitale Sociale già da ciascuno posseduto, e con fissazione della modalità e dei termini sia per l'esercizio del diritto di opzione, spettante ai vecchi soci, sia per la sottoscrizione del nuovo capitale Sociale da parte di questi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla omologazione del suddetto Verbale, con facoltà, decorso tale termine, di collocare presso terzi il Capitale eventualmente non optato alle medesime condizioni, ma comunque entro il 31 Marzo 2000.
Se l'aumento del Capitale non sarà integralmente sottoscritto entro i termini come sopra rispettivamente previsti, il Capitale dovrà ritenersi aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
Art.8 – Il Capitale sociale potrà essere aumentato, anche al sono fine di permettere l'ingresso di nuovi soci, con delibera dell' Assemblea straordinaria presa con la maggioranza qualificata del 75% (settantacinque percento) del capitale sociale presente.

Art. 9
I soci possono cedere la propria quota dando un preavviso di almeno nove mesi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai soci rimanenti Ë riservato, entro tale periodo, l'esercizio del diritto di prelazione, in proporzione alle quote detenute. Dopo tale periodo le quote rimanenti sono ripartite proporzionalmente fra tutti i soci.

Art. 10
L'Assemblea dei soci, in caso di successione, ha la facoltà: sia di riconoscere quale socio l'erede, gli eredi od il legatario del socio deceduto, sia di presentare loro un socio acquirente, sia infine, seguendo il criterio di valutazione al prezzo risultante dall'ultimo bilancio approvato, di rimborsare la quota stessa con la conseguente riduzione del capitale sociale, salvo i limiti legali dello stesso capitale sociale.

Art. 11
I soci, su delibera dell'Assemblea, all'unanimità, possono essere chiamati a mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 12
I versamenti relativi alle quote sociali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che lo stesso reputerà più convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua, calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, fermo quanto disposto dall'art. 2477 del Codice Civile.

Titolo IV
Finanziamento Attività


Art. 13
La Società si finanzia attraverso:
  1. contributi ricevuti da associazioni ed enti di vario genere;
  2. proventi dalle attività contemplate dallo Statuto;
  3. contributi annuali dei soci, che verranno determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società, all'atto della formulazione del conto economico previsionale.
Titolo V
Organi Societari


Art. 14
Gli organi amministrativi della società sono:
  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio d'Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. uno o più Vicepresidenti;
  5. un eventuale Direttore.
Gli organi amministrativi potranno essere assistiti da eventuali Comitati Tecnici.

Art.15
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea é ordinaria e straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 16
Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire di quota posseduta. Se la quota è multipla di tale cifra il socio ha diritto ad un voto ogni mille lire.

Art. 17
Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della adunanza al domicilio degli stessi, risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno; il tutto nel rispetto dei disposti dell'articolo 2484 del Codice Civile.

Art. 18
Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

Art. 19
Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, deve essere data solo per iscritto e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega relativa deve essere rilevata e riconosciuta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. In sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Il presidente è assistito da un segretario anche non socio.

Art. 21
Le delibere delle assemblee devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno il verbale deve essere redatto da un Notaio che, in questo caso, funge anche da segretario.

Art. 22
Le delibere dell'Assemblea ordinaria, e straordinaria devono essere prese con voto palese, salvo per le nomine delle cariche sociali che devono essere assunte per acclamazione o per scheda segreta.

Art. 23
L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente.

Art. 24
L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 8.

Art. 25
L'Assemblea si raduna tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 26
La società é amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Consiglio d’Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea, salvo un membro la cui nomina è riservata, ai sensi dell'articolo 2459 del Codice Civile, al Comune di Colle di Val d'Elsa. I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica per il periodo che l'assemblea stessa stabilisce al momento della nomina.

Art. 27
La nomina del Presidente del Consiglio d’Amministrazione spetta all'Assemblea.

Art. 28
Il Consiglio d’Amministrazione viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi d'urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 29
Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri anche uno o più Vicepresidenti, nonché un segretario anche estraneo. Il Vicepresidente anziano sostituisce il Presidente nei casi d'assenza o d'impedimento.

Art. 30
Il Consiglio d’Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali in collaborazione con i Comitati Tecnici, se nominati.

Art. 31
Il Consiglio d'Amministrazione può Nominare un Direttore.

Art. 32
I Comitati Tecnici sono composti dal Presidente della società, dal Direttore e da consulenti nominati dall'Assemblea dei soci su indicazione del Presidente.

Art. 33
I Comitati Tecnici si riuniscono ordinariamente ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente se convocati dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o ne abbia avuta richiesta dai soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale.

Art. 34
I Comitati Tecnici assistono il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per la programmazione delle attività della società; in particolare potranno essere incaricati di operazioni e controlli relativi a:
  1. strategie di promozione;
  2. servizi alle imprese consociate;
  3. sviluppi nuovi prodotti;
  4. tutte le eventuali attività utili al raggiungimento degli obbiettivi statutari.
Titolo VI
Rappresentanza della società


Art. 35
Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in sua assenza o impedimento al o ai Vicepresidenti, é attribuita la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 36
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le delibere dell'Assemblea.

Titolo VII
Bilancio ed utili


Art. 37
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, entro i termini di legge, deve procedere alla redazione del bilancio nelle forme e con i contenuti previsti dalle normative di legge.

Art. 39
Gli utili netti, in conformità alle normative di legge in materia, devono essere attribuiti al patrimonio sociale, salvo che l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, non abbia provveduto a deliberare degli speciali provvedimenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, o fatto ancora salvo il caso in cui vi siano, al riguardo, particolari disposizioni del regolamento interno.

Titolo VIII
Regolamento interno


Art. 40
L'organo amministrativo potr‡ predisporre, al fine di garantire un'armonica attuazione dell'oggetto sociale, un regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Titolo IX
Scioglimento


Art. 41
Al di fuori dei casi previsti dalle vigenti disposizioni, la società può essere sciolta in forza di una delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 42
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.


F.to Giampiero Brogi

Dr. Andrea Pescatori Notaio

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