Art. 14
Gli organi amministrativi della società sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti;
- un eventuale Direttore.
Gli organi amministrativi potranno essere assistiti da eventuali Comitati Tecnici.
Art.15
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le
sue delibere, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano
tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea é ordinaria e straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia.
Art. 16
Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire di quota posseduta. Se la quota
è multipla di tale cifra il socio ha diritto ad un voto ogni mille lire.
Art. 17
Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo
con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della adunanza al
domicilio degli stessi, risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere
indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine
del giorno; il tutto nel rispetto dei disposti dell'articolo 2484 del Codice Civile.
Art. 18
Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.
Art. 19
Ogni socio che ha diritto
ad intervenire all'assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare anche da
un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per
singole assemblee, deve essere data solo per iscritto e non può essere rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. La delega relativa deve essere rilevata e
riconosciuta dal Presidente dell'Assemblea.
Art. 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
In sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Il presidente è assistito da un segretario anche non socio.
Art. 21
Le delibere delle assemblee devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal
segretario.
Nei casi di legge o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno il
verbale deve essere redatto da un Notaio che, in questo caso, funge anche da segretario.
Art. 22
Le delibere dell'Assemblea ordinaria, e straordinaria devono essere prese con voto palese,
salvo per le nomine delle cariche sociali che devono essere assunte per acclamazione o per
scheda segreta.
Art. 23
L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale
presente.
Art. 24
L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda
convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la
maggioranza del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 8.
Art. 25
L'Assemblea si raduna tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario
o quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto
del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 26
La società é amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria,
da un Consiglio dAmministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo
di nove membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea, salvo un membro la cui nomina è
riservata, ai sensi dell'articolo 2459 del Codice Civile, al Comune di Colle di Val d'Elsa.
I membri del Consiglio dAmministrazione durano in carica per il periodo che l'assemblea
stessa stabilisce al momento della nomina.
Art. 27
La nomina del Presidente del Consiglio dAmministrazione spetta all'Assemblea.
Art. 28
Il Consiglio dAmministrazione viene convocato dal Presidente con comunicazione
scritta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei
casi d'urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.
Art. 29
Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri anche uno o più Vicepresidenti,
nonché un segretario anche estraneo. Il Vicepresidente anziano sostituisce il Presidente
nei casi d'assenza o d'impedimento.
Art. 30
Il Consiglio dAmministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento
degli scopi sociali in collaborazione con i Comitati Tecnici, se nominati.
Art. 31
Il Consiglio d'Amministrazione può Nominare un Direttore.
Art. 32
I Comitati Tecnici sono composti dal Presidente della società, dal Direttore e
da consulenti nominati dall'Assemblea dei soci su indicazione del Presidente.
Art. 33
I Comitati Tecnici si riuniscono ordinariamente ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente
se convocati dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o ne abbia
avuta richiesta dai soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale.
Art. 34
I Comitati Tecnici assistono il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per la
programmazione delle attività della società; in particolare potranno
essere incaricati di operazioni e controlli relativi a:
- strategie di promozione;
- servizi alle imprese consociate;
- sviluppi nuovi prodotti;
- tutte le eventuali attività utili al raggiungimento degli obbiettivi statutari.