CONTRATTO DI LICENZA

tra

Società Cristallo di Colle di Val d’Elsa, Società consortile a responsabilità limitata con sede a Colle di Val d'Elsa, via dei Fossi (ex Area Boschi), in persona di Giampiero Brogi nella sua qualità di Presidente (di seguito la "Concedente");
e
.......................................... con sede a Colle di Val d’Elsa in ............................................... (di seguito la "Concessionaria"),

PREMESSO CHE

  • la Concedente è titolare e proprietaria del marchio "Cristallo di Colle di Val d'Elsa" e del relativo logo (specificato nell’Allegato A) registrato con domanda al Ministero dell’Industria in data 19.11.1998 n. SI98C000057 (di seguito collettivamente denominato "Marchio");
  • la Concessionaria è un'azienda artigianale (fino a 14 dipendenti) ed ha richiesto alla Concedente la licenza per l’uso del Marchio nei limiti previsti dal presente contratto;


  • Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
    1. Oggetto del contratto
      La Concedente concede in licenza non esclusiva alla Concessionaria, che accetta, il Marchio alle condizioni di seguito specificate.

    2. Condizioni per l'uso del Marchio
      Il Marchio potrà essere utilizzato dalla Concessionaria solo ed esclusivamente per contraddistinguere prodotti aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
      1. Oggetti in cristallo, dove per cristallo si intenderà una materia con una percentuale di piombo non inferiore al 24%, con indice di rifrazione non inferiore a 1,5450, densità gr/cm3 non inferiore a 2.90 e aventi comunque le caratteristiche di cui alla normativa di legge: CEE 69/493
      2. Oggetti prodotti esclusivamente nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa

    3. Comunicazioni da parte della Concessionaria
      La Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente entro il 1 dicembre di ogni anno:
      1. la quantità annuale indicativa di etichette prevista per l'anno successivo (nel caso di richiesta dell'uso)
      2. il tipo d'applicazione del Marchio
      3. il tipo di fornitura richiesta alla Concedente (nastri di marchi adesivi, lastre fotografiche o quant'altro). Nel caso in cui il marchio dovesse essere riprodotto direttamente dalla Concessionaria, questa dovrà preventivamente sottoporre la metodologia e la forma d’applicazione alla Concedente la quale dovrà concedere preventiva autorizzazione scritta.

    4. Approvazione da parte della Concessionaria
      La Concedente a Sua volta, comunicherà alla Concessionaria entro il 15 gennaio di ciascun anno il numero e data della concessione (dati che dovranno essere riportati dalla Concessionaria per ogni utilizzo del Marchio in qualsiasi forma salvo l'ottenimento di una specifica deroga scritta da parte della Concedente nelle ipotesi in cui tali dati risultassero di difficile apposizione) e l’approvazione delle modalità di utilizzo proposte dalla Concessionaria. La Concedente potrà richiedere alla Concessionaria, qualora esistessero comprovate ragioni d’immagine e/o commerciali, di modificare le modalità di utilizzo del Marchio.

    5. Verifiche
      La Concedente potrà verificare o far verificare da propri incaricati, in qualsiasi momento, il rispetto da parte della Concessionaria dei termini e delle condizioni di cui al presente contratto. A questo fine la Concessionaria si impegna a consentire ed agevolare, sino a sei mesi dopo la scadenza del presente contratto, tutte le indagini — anche presso lo stabilimento e l’amministrazione della Concessionaria - che la Concedente intendesse eseguire per accertare l’adempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

    6. Garanzie
      La Concedente garantisce alla Concessionaria di essere esclusiva proprietaria e titolare del Marchio e che non le risultano allo stato attuale pretese di terzi sullo stesso. Ad eccezione di ciò, non fornisce alla Concessionaria alcuna altra garanzia relativamente a pretese di qualsiasi genere che terzi potessero avanzare sul Marchio.
      Nell'ipotesi si accertassero violazioni da parte di terzi del Marchio, le parti concorderanno le opportune azioni da intraprendere ma la Concedente sarà libera a propria discrezione di non intraprendere alcuna azione legale.
      Nell'ipotesi che terzi avanzassero pretese o diritti di qualsiasi genere sul Marchio la Concedente si riserva il diritto, senza averne l’obbligo, di intraprendere le più opportune azioni senza consultare la Concessionaria.
      Qualora la Concedente considerasse che, a suo insindacabile giudizio, che la continuazione dell’uso del marchio possa provocare effetti pregiudizievoli per la Concedente, per la Concessionaria o per gli altri utilizzatori del Marchio, la Concedente avrà la possibilità di richiedere alla Concessionaria l’immediata cessazione dell’utilizzo del Marchio senza nulla dovere a quest'ultima.

    7. Inadempimento - Risoluzione
      Qualora venisse accertato da organi della Concedente l’inadempimento da parte della Concessionaria delle condizioni di utilizzo indicate nel presente contratto, la Concedente potrà a propria discrezione:
      1. richiedere alla Concessionaria di cessare immediatamente l'illegittima utilizzazione e ritirare dal mercato tutti i relativi prodotti, dando alla Concessionaria un termine per l’adempimento di tale richiesta; e/o
      2. risolvere immediatamente il contratto di licenza dando semplice comunicazione scritta alla Concessionaria, salvo il diritto di richiedere alla Concessionaria il risarcimento dei danni subiti

    8. Cessazione dell'uso del Marchio
      In caso di risoluzione e/o scioglimento del presente contratto per qualsiasi motivo, la Concessionaria si impegna a cessare immediatamente l’utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo del Marchio. Solo qualora la risoluzione e/o lo scioglimento non si verificasse per la violazione da parte della Concessionaria dei termini di cui al presente contratto, la Concessionaria sarà autorizzata per un periodo di 3 mesi dalla data di risoluzione o scioglimento a continuare la commercializzazione dei prodotti sui quali il Marchio è stato apposto.

    9. Durata
      Il presente contratto ha durata indeterminata e potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti inviando comunicazione scritta all’altra parte con almeno 3 mesi di preavviso. Nessuna indennità o rimborso sarà dovuto dalla Concedente alla Concessionaria nell’ipotesi di scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto.

    10. Corrispettivi
      La Concessionaria, per l’uso del Marchio (ad esempio: su imballi, cataloghi, brochure, nastri adesivi etc, ma non per le etichette) sarà tenuta a versare annualmente alla Concedente la somma di lire 1.000.000, se trattasi di azienda industriale e di Lit. 300.000 se trattasi di azienda Artigiana.
      La Concessionaria, che usufruirà dell’uso delle etichette che riproducono il marchio, da apporre sui prodotti, dovrà acquistarle esclusivamente dalla Concedente in lotti minimi di 5000 pezzi ad un prezzo maggiorato quello di acquisto di Lit. 5 ad etichetta,

    11. Clausola Arbitrale
      Qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà deferita e risolta da un arbitro amichevole compositore che provvederà alla decisione, secondo equità e senza doversi uniformare a regole di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra gli industriali e professionisti accreditati nel ramo del cristallo ed in difetto di accordo le parti ne chiederanno la nomina al Presidente del Tribunale di Siena. La sede dell’arbitrato sarà Colle Val d’Elsa. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

    Letto, confermato e sottoscritto


    La Concedente
    ______________


    La Concessionaria
    __________________


    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC La Concessionaria dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole: 6) Garanzie 7) Inadempimento - Risoluzione 10) Clausola Arbitrale

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