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CONTRATTO DI LICENZA
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Società Cristallo di Colle di Val dElsa, Società consortile a
responsabilità limitata con sede a Colle di Val d'Elsa, via
dei Fossi (ex Area Boschi), in persona di Giampiero Brogi nella sua qualità di
Presidente (di seguito la "Concedente");
e .......................................... con sede a Colle di Val dElsa in
............................................... (di seguito la "Concessionaria"),
PREMESSO CHE
la Concedente è titolare e proprietaria del marchio "Cristallo di Colle di
Val d'Elsa" e del relativo logo (specificato nellAllegato A) registrato con
domanda al Ministero dellIndustria in data 19.11.1998 n. SI98C000057 (di
seguito collettivamente denominato "Marchio");
la Concessionaria è un'azienda artigianale (fino a 14 dipendenti)
ed ha richiesto alla Concedente la licenza per luso del Marchio nei limiti
previsti dal presente contratto;
Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
- Oggetto del contratto
La Concedente concede in licenza non esclusiva alla Concessionaria, che accetta,
il Marchio alle condizioni di seguito specificate.
- Condizioni per l'uso del Marchio
Il Marchio potrà essere utilizzato dalla Concessionaria solo ed esclusivamente
per contraddistinguere prodotti aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
- Oggetti in cristallo, dove per cristallo si intenderà una materia con
una percentuale di piombo non inferiore al 24%, con indice di rifrazione non
inferiore a 1,5450, densità gr/cm3 non inferiore a 2.90 e aventi comunque le
caratteristiche di cui alla normativa di legge: CEE 69/493
- Oggetti prodotti esclusivamente nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa
- Comunicazioni da parte della Concessionaria
La Concessionaria dovrà comunicare alla Concedente entro il 1 dicembre di ogni
anno:
- la quantità annuale indicativa di etichette prevista per l'anno successivo
(nel caso di richiesta dell'uso)
- il tipo d'applicazione del Marchio
- il tipo di fornitura richiesta alla Concedente (nastri di marchi adesivi, lastre
fotografiche o quant'altro). Nel caso in cui il marchio dovesse essere riprodotto
direttamente dalla Concessionaria, questa dovrà preventivamente sottoporre
la metodologia e la forma dapplicazione alla Concedente la quale dovrà
concedere preventiva autorizzazione scritta.
- Approvazione da parte della Concessionaria
La Concedente a Sua volta, comunicherà alla Concessionaria entro il 15 gennaio
di ciascun anno il numero e data della concessione (dati che dovranno essere riportati
dalla Concessionaria per ogni utilizzo del Marchio in qualsiasi forma salvo l'ottenimento
di una specifica deroga scritta da parte della Concedente nelle ipotesi in cui tali dati
risultassero di difficile apposizione) e lapprovazione delle modalità di
utilizzo proposte dalla Concessionaria. La Concedente potrà richiedere alla
Concessionaria, qualora esistessero comprovate ragioni dimmagine e/o commerciali,
di modificare le modalità di utilizzo del Marchio.
- Verifiche
La Concedente potrà verificare o far verificare da propri incaricati, in qualsiasi
momento, il rispetto da parte della Concessionaria dei termini e delle condizioni di cui
al presente contratto. A questo fine la Concessionaria si impegna a consentire ed agevolare,
sino a sei mesi dopo la scadenza del presente contratto, tutte le indagini anche
presso lo stabilimento e lamministrazione della Concessionaria - che la Concedente
intendesse eseguire per accertare ladempimento degli obblighi di cui al presente
contratto.
- Garanzie
La Concedente garantisce alla Concessionaria di essere esclusiva proprietaria e titolare
del Marchio e che non le risultano allo stato attuale pretese di terzi sullo stesso.
Ad eccezione di ciò, non fornisce alla Concessionaria alcuna altra garanzia
relativamente a pretese di qualsiasi genere che terzi potessero avanzare sul Marchio.
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Nell'ipotesi si accertassero violazioni da parte di terzi del Marchio, le parti concorderanno
le opportune azioni da intraprendere ma la Concedente sarà libera a propria
discrezione di non intraprendere alcuna azione legale.
Nell'ipotesi che terzi
avanzassero pretese o diritti di qualsiasi genere sul Marchio la Concedente si riserva
il diritto, senza averne lobbligo, di intraprendere le più opportune azioni
senza consultare la Concessionaria.
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Qualora la Concedente considerasse che, a suo
insindacabile giudizio, che la continuazione delluso del marchio possa provocare
effetti pregiudizievoli per la Concedente, per la Concessionaria o per gli altri utilizzatori
del Marchio, la Concedente avrà la possibilità di richiedere alla Concessionaria
limmediata cessazione dellutilizzo del Marchio senza nulla dovere a
quest'ultima.
- Inadempimento - Risoluzione
Qualora venisse accertato da organi della Concedente linadempimento da parte
della Concessionaria delle condizioni di utilizzo indicate nel presente contratto, la
Concedente potrà a propria discrezione:
- richiedere alla Concessionaria di cessare immediatamente l'illegittima
utilizzazione e ritirare dal mercato tutti i relativi prodotti, dando alla
Concessionaria un termine per ladempimento di tale richiesta; e/o
- risolvere immediatamente il contratto di licenza dando semplice comunicazione
scritta alla Concessionaria, salvo il diritto di richiedere alla Concessionaria il
risarcimento dei danni subiti
- Cessazione dell'uso del Marchio
In caso di risoluzione e/o scioglimento del presente contratto per qualsiasi motivo,
la Concessionaria si impegna a cessare immediatamente lutilizzo in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo del Marchio. Solo qualora la risoluzione e/o lo scioglimento
non si verificasse per la violazione da parte della Concessionaria dei termini di cui al
presente contratto, la Concessionaria sarà autorizzata per un periodo di 3 mesi
dalla data di risoluzione o scioglimento a continuare la commercializzazione dei
prodotti sui quali il Marchio è stato apposto.
- Durata
Il presente contratto ha durata indeterminata e potrà essere risolto in qualsiasi
momento da ciascuna delle parti inviando comunicazione scritta allaltra parte con
almeno 3 mesi di preavviso. Nessuna indennità o rimborso sarà dovuto
dalla Concedente alla Concessionaria nellipotesi di scioglimento per qualsiasi
ragione del presente contratto.
- Corrispettivi
La Concessionaria,
per luso del Marchio (ad esempio: su imballi, cataloghi, brochure, nastri adesivi
etc, ma non per le etichette) sarà tenuta a versare annualmente alla Concedente
la somma di lire 1.000.000, se trattasi di azienda industriale e di Lit. 300.000 se
trattasi di azienda Artigiana.
La Concessionaria, che usufruirà delluso delle etichette che riproducono
il marchio, da apporre sui prodotti, dovrà acquistarle esclusivamente dalla
Concedente in lotti minimi di 5000 pezzi ad un prezzo maggiorato quello di acquisto
di Lit. 5 ad etichetta,
- Clausola Arbitrale
Qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà deferita e risolta
da un arbitro amichevole compositore che provvederà alla decisione, secondo
equità e senza doversi uniformare a regole di procedura. L'arbitro sarà
scelto di comune accordo tra gli industriali e professionisti accreditati nel ramo del
cristallo ed in difetto di accordo le parti ne chiederanno la nomina al Presidente del
Tribunale di Siena. La sede dellarbitrato sarà Colle Val dElsa.
Le spese dellarbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Letto, confermato e sottoscritto
La Concedente ______________
La Concessionaria __________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC La Concessionaria dichiara di
aver letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole: 6) Garanzie
7) Inadempimento - Risoluzione 10) Clausola Arbitrale
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